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(ASCA) - Roma, 2 ott - Il Consiglio dei Ministri di oggi ha impugnato, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, le seguenti leggi regionali: Regione Friuli Venezia Giulia l.r. n.13/2009 recante ''Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivita' produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)'' La legge detta disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea.
Essa presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 1) disciplina la cacciabilita' delle specie di cui all'allegato II dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE, intervenendo in un ambito, quale quello della determinazione delle specie cacciabili, che e' precluso alla competenza regionale.
Pertanto, tale norma viola l'articolo 4 dello Statuto speciale, in riferimento all'osservanza delle norme fondamentali di riforma economico sociale, oltre a risultare in contrasto con la norma statale(L.n. 157/1992), che costituisce espressione di standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente, in violazione della competenza statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 227/03); 2) sottopone, seppur transitoriamente, l'intera Regione Friuli Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, limitando cosi' la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica.
La disposizione viola il rispetto degli standard minimi e uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale (l.152.57/1992), vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale, invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.. Analoga norma contenuta in altra legge della Regione Friuli Venezia Giulia e' stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 165/2009; 3) prevede la proroga delle concessioni demaniali marittime sino all'individuazione del concessionario.
Si premette che in materia di concessioni demaniali marittime con finalita' turistico ricreative e' attualmente in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative regionali.
La norma, quindi, si pone in violazione della liberta' di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza dell'articolo 117, comma 1, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonche' dell'articolo 117, comma 2, lettera a), in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea.
A cio' aggiungasi che la disposizione attuale consente tale proroga a soggetti non in possesso dei requisiti di legge.
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