CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA della Sez. III del 27/02/2007 n. 15074
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa
il 20/11/06 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse
di Costantino Zanola avverso il decreto del P.M. di Brescia in data 25/09/06 di
convalida del sequestro probatorio di P.G.. eseguito il 23/09/06 ed avente per
oggetto, tra l'altro, due fucili utilizzati dallo Zanola per l'attività
venatoria - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione dell'art.
606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni esponeva che
il sequestro dei fucili in esame era illegittimo perché effettuato da guardie
giurate che non avevano la veste di agenti o ufficiali di p. g. come si
ricavava dalla L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. a).
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 27/02/07,
chiedeva in via principale la rimessione della questione alle Sezioni Unite; in
via subordinata annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del
provvedimento impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In data 23/09/2006 tre guardie giurate in servizio presso il Nucleo di
Vigilanza WWF di Brescia, nel corso di un servizio di vigilanza venatoria,
provvedevano, tra l'altro, al sequestro probatorio di due fucili utilizzati da
Zanola Costantino per l'esercizio di attività venatoria illecita in danno di
fauna protetta; il tutto ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2.
Il PM del Tribunale di Brescia, con provvedimento emesso il 25/09/06, ex art.
355 c.p.p. convalidava il sequestro di P.G.. Il Tribunale del Riesame di
Brescia con ordinanza in data 20/11/06 confermava il citato decreto di
sequestro, ritenendo che le guardie che avevano operato il sequestro de quo
rivestivano la qualifica di agenti di P.G.. Zanola Costantino proponeva
l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della
vicenda in esame, va affermato che la censura dedotta nel ricorso - attinente
alla illegittimità del sequestro de quo per carenza della qualifica di agenti
di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie giurate che hanno operato il
sequestro - è fondata.
Dall'esame congiunto della L. n. 157 del 1992, art. 27, lett. b), art. 28,
commi 1, 2 e 5, si ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie
e di protezione ambientali nazionali (nella specie guardie giurate appartenenti
al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta la vigilanza sull'applicazione della citata
legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria.
Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è
prevista per tutti soggetti indicati nella citata legge, art. 27, il potere di
chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d armi o
arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione
della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art.
12, comma 12; del contrassegnò della polizza di assicurazione nonché della
fauna selvatica abbattuta o catturata.
Nei confronti dei soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di polizia
giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei casi previsti dalla citata
Legge, art. 30 - al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di
caccia (Legge citata, art. 28, comma 2). Gli organi di vigilanza che non
esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito
di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i
relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché
all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (citata legge, art. 28,
comma 5).
Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che
alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale
non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle
stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della L. n. 157 del 1992.
Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria
alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei
poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati
attinenti all'attività venatoria. Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di
polizia giudiziaria è riconosciuta al personale indicato esplicitamente
nell'art. 57 c.p.p., commi 1 e 2; oppure al personale al quale le leggi ed i
regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p. (art. 57
c.p.p., comma 3); fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali
(art. 57 c.p.p., comma 1).
Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente
(come il WWF) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria ne'
dalla L. n. 157 del 1992, ne' da altra normativa speciale.
In conclusione va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti
lo ufficiali di P.G. conformi: (Cass. Sez. 3°, Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv.
209862; Cass. Sez. 3°, Sent n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. 3°,
Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. 5°, Sent. n. 4898 del
23/05/97, rv 207896; contra: Cass. Sez. 3°, Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561).
Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti
delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio,
consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle
norme di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p..
Vanno annullati, pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di
Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del sequestro
probatorio emesso dal P.M. del Tribunale di Brescia in data 25/09/06.
Va disposta la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM di
Brescia in data 25/09/06 e ordina la restituzione dei fucili in sequestro
all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007.